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Recupero crediti e procedure esecutive

Nell’attuale situazione economica sempre più spesso le imprese incontrano difficoltà nell’ottenere il pagamento dai propri clienti. Conseguentemente si è accresciuta l’esigenza di rivolgersi ad un Legale per il recupero dei crediti.

Lo Studio Legale Pandolfi di Varese svolge attività di recupero crediti e assiste privati, aziende e professionisti.

Quando è opportuno ricorrere al recupero crediti in via giudiziale?

Il ricorso alle procedure legali di recupero crediti rappresenta l’unica alternativa percorribile quando non si ottengano risultati apprezzabili in fase stragiudiziale. Generalmente, l’azione Legale di recupero crediti viene intrapresa solo previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito, ovvero solo quando gli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti in fase stragiudiziale dimostrano l’esistenza di un capitale o di beni pignorabili sufficienti a coprire il credito insoluto. In altri termini, in mancanza di beni pignorabili l’azione giudiziaria potrebbe risultare economicamente sconveniente, a meno che non si tratti di crediti elevati.

In ogni caso, lo Studio Legale Pandolfi di Varese è a disposizione di privati cittadini, imprese e professionisti di Varese e provincia per consulenze in materia di recupero crediti e procedure esecutive.

In quali fasi si articola la procedura di recupero crediti?

Generalmente l’attività di recupero del credito si articola in una serie di fasi, per cui se una fase non produce l’effetto sperato (il recupero del credito) si passa a quella successiva. Quali sono le fasi in cui si articola la procedura di recupero crediti? Vediamole insieme:

  1. Diffida di Pagamento
    Che cos è una diffida di pagamento? La diffida di pagamento altro non è che un'intimazione a provvedere al pagamento di quanto dovuto inviata al debitore dal legale munito di mandato, a mezzo raccomandata.

  2. Decreto Ingiuntivo
    Che cos’è il decreto ingiuntivo? Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal Giudice che ingiunge, appunto, alla parte debitrice di provvedere al pagamento in favore del creditore di quanto dovuto per sorte capitale, interessi e spese. Si ottiene dietro presentazione di apposito ricorso, purchè ricorrano i presupposti di legge. Si tratta di una procedura rapida che permette a chi vanta un credito fondato su prove documentali (ad es. fatture, bolle di accompagnamento, estratto autentica registro IVA etc.) di ottenere in un breve lasso di tempo dalla data del deposito un provvedimento giudiziale.

    Una volta emesso, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato al debitore, il quale potrà opporsi (entro 40 giorni dalla data di ricezione dell’atto) scegliendo di dare inizio a una causa ordinaria nel corso della quale verrà accertata la fondatezza del credito azionato. Nel caso in cui il debitore non si opponga, invece, decorso il termine di cui sopra il Giudice competente potrà dichiarare esecutivo il decreto, rendendolo in tal modo idoneo a fondare l'esecuzione forzata.

  3. Atto di Precetto:
    Che cos’è l’atto di precetto? L'atto di precetto è uno strumento che può essere utilizzato da chi sia in possesso di un titolo esecutivo (non necessariamente di origine giudiziale, poichè nel nostro ordinamento costituiscono titolo esecutivo anche ad es. cambiali o assegni protestati).

    In seguito alla notifica dell’atto di precetto, il debitore ha un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione per procedere al pagamento delle somme dovute. In caso contrario e decorso detto termine, il creditore può richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento dei beni del debitore (ad es. beni mobili, mobili registrati, beni immobili, stipendi, emolumenti di ogni genere, conti correnti etc.) fino a completo soddisfacimento del proprio credito per sorte capitale oltre interessi, spese e competenze legali.

  4. Pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi)
    Che cos’è il pignoramento? Se, trascorsi 10 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, il debito non è ancora stato saldato, il creditore può richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento in danno del debitore, per effetto del quale determinati beni del debitore vengono congelati (mediante una indisponibilità giuridica ovvero di fatto) per essere in seguito sottoposti a vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato.

  5. Istanza di Vendita
    In seguito al pignoramento, i beni del debitore possono essere venduti con o senza procedura di incanto sotto la direzione del Giudice dell’esecuzione. Il creditore potrà così soddisfarsi sul ricavato delle vendite giudiziarie in ragione del proprio titolo di credito.
    in alternativa ai punti 3), 4) e 5)
     
  6. Intervento in Procedure Esecutive già in essere
    Lo Studio Legale Pandolfi di Varese, con sede in Via Piave 12 a Varese, ha acquisito una consolidata esperienza in materia di recupero crediti. Lo Studio Legale Pandolfi di Varese presta la propria assistenza professionale per il recupero di crediti insoluti in ambito sia stragiudiziale che giudiziale nei confronti di privati, aziende o professionisti a Varese e provincia.
     

Come funziona la procedura di recupero crediti?

Quando si avvia una procedura di recupero crediti, normalmente si tenta anzitutto il recupero stragiudiziale del credito, inviando al debitore una diffida di pagamento. Se la diffida non sortisce effetto, si ricorre all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un titolo esecutivo, nella maggior parte dei casi nella forma del decreto ingiuntivo. Una volta in possesso di un titolo esecutivo, se il debitore non adempie spontaneamente è possibile procedere all’esecuzione forzata dell’ordine contenuto nel titolo.

A tal fine l’art. 479 del codice di procedura civile stabilisce che “se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.

L’atto di precetto consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine normalmente di dieci giorni (art. 480 c.p.c.). Solo quando sia inutilmente scaduto questo termine, si potrà dare corso alla procedura esecutiva vera e propria. La notifica del titolo esecutivo e quella, anche contestuale, del precetto al debitore, infatti, costituiscono solo atti prodromici necessari all’esecuzione forzata.

Al fine del recupero di un credito si ricorre a questo punto a quel particolare tipo di esecuzione che è l’espropriazione forzata, a mezzo della quale vengono espropriati forzosamente e successivamente venduti i beni del debitore per consentire al creditore di soddisfare il proprio credito con il ricavato.

Ai sensi degli articoli 491 e 492 cpc normalmente “l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento” consistente “in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano a espropriazione e i frutti di essi”.

A seconda dell’oggetto su cui cade, il pignoramento può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Qualora, poi, nei confronti del debitore pendano procedure esecutive instaurate da altri creditori è possibile, ove ne ricorrano i presupposti e sempre che se ne riscontri l’utilità, intervenire nelle procedure medesime al fine di concorrere alla distribuzione del ricavato.

In una materia complessa e delicata come il recupero crediti giudiziale e stragiudiziale è fondamentale avvalersi del supporto di un professionista competente e determinato. In questo campo, i residenti a Varese e provincia trovano un valido aiuto presso lo Studio Legale dell’Avv. Francesca Pandolfi, situato nel cuore di Varese. L’Avv. Pandolfi concorderà con il cliente la miglior strategia d’azione e, ove non sussistano praticabili alternative stragiudiziali, avvierà la via giudiziale per ottenere il recupero del credito del cliente nei tempi più rapidi consentiti dalla legge.

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Lo studio dell’avv. Francesca Pandolfi, situato nel cuore di Varese, si rivolge ad una clientela di privati, imprese e professionisti che necessitino di assistenza e consulenza.