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Diritti della persona e tutela dei soggetti deboli

Consulenza legale diritti della persona e tutela dei soggetti deboli a Varese

Lo Studio Legale Pandolfi di Varese si occupa della tutela dei diritti della persona e dei soggetti deboli. Ma che cosa si intende con l’espressione “diritti della persona” o “della personalità”? I diritti della persona sono rappresentati da un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona.

Il concetto di "persona" non coincide necessariamente con quello di "soggetto giuridico": la persona è rappresentata dall’insieme di tutte le caratteristiche di un singolo individuo, e quindi delle sue caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, unita alla percezione che ogni persona dà di se stessa all’esterno.

L'espressione "diritti della personalità" è contenuta testualmente nell'art. 24 della legge di riforma del Diritto internazionale privato (Legge n. 218 del 1995). I diritti della personalità rientrano tra i diritti c.d. assoluti, cioè;

  • sono diritti indisponibili, in altri termini i diritti assoluti sono inalienabili e neppure il titolare può rinunciarvi;
  • sono diritti imprescrittibili, cioè non si estinguono per il loro non uso prolungato nel tempo.

I diritti della personalità sono attribuiti a ciascuno dalla nascita fino al momento della morte. La loro violazione può dar luogo al risarcimento del danno e in alcuni casi costituisce anche reato.

Diritti della Personalità

L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

Quali sono i principali diritti della personalità?

I principali diritti della persona sono:

  • Il diritto all’inviolabilità fisica della persona: la Costituzione Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo; ciascuno ha pertanto il diritto di esercitare ogni legittima difesa contro le aggressioni e il diritto di pretendere un risarcimento dei danni causati da atti lesivi del bene della vita e dell’incolumità personale.
  • Il diritto all’onore e alla reputazione, dove per onore s’intende la consapevolezza che una persona ha della propria dignità, e per reputazione la considerazione sociale di cui la persona gode nell’ambito della cerchia dei propri conoscenti. Le norme che proteggono questo diritto si desumono dalle norme del codice penale che puniscono l’ingiuria (offese rivolte direttamente al soggetto leso) e la diffamazione (offese comunicate a più persone in assenza del soggetto leso).
  • Il diritto all’individualità o identità della persona: ogni persona ha diritto a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni e a non vedersi riconosciuta quella delle azioni altrui; a questo proposito si parla di tutela del diritto al nome [Art. 7 codice civile] e del diritto allo pseudonimo [Art. 9 codice civile];
  • Il diritto al nome, riconosciuto oltre che alle persone fisiche anche alle persone giuridiche (con riferimento alla denominazione), è protetto come:
    1. diritto all’uso del proprio nome, ossia come diritto di identificare se stessi e di essere dagli altri identificati con il proprio nome.
    2. diritto all’uso esclusivo del proprio nome o pseudonimo (se noto), protetto contro usurpazioni o uso indebito.
  • Il diritto all’immagine, che protegge il soggetto dalla pubblicazione e/o diffusione con ogni mezzo dell’immagine del proprio volto o della propria persona senza il proprio consenso. Eccezioni in questo caso riguardano persone note o immagini riferite a un avvenimento svoltosi in pubblico (sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona).
  • Il diritto all’identità personale e sessuale:
    1. Il diritto all’identità personale consiste nel diritto di ciascuno di non vedere distorta la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute o di convinzioni non professate seppur non lesive della reputazione.
    2. Il diritto all’identità sessuale, tutelato dalla legge n.164 del 1982, prevede il diritto di ciascun soggetto di vedersi riconosciuta l’identità sessuale desiderata.
  • Il diritto alla riservatezza (o alla privacy), protegge dalla divulgazione con qualsiasi strumento di fatti attinenti la vita privata della persona, anche se di per sé veri e non lesivi della sua dignità. Regole più severe riguardano la diffusione delle informazioni c.d. sensibili, ovvero le informazioni relative alla vita e all’orientamento sessuale, allo lo stato di salute dei soggetti, alle convinzioni religiose o politiche, etc. Il trattamento di tali dati da parte di terzi soggetti privati richiede il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Le conseguenze della violazione di tali diritti sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

Lo Studio Legale Pandolfi di Varese si occupa tra le altre cose di diritti della personalità, diritto alla riservatezza o alla privacy, diritto all’identità sessuale e personale, diritto all’immagine, diritto all’onore e alla reputazione, diritto all’inviolabilità fisica.

Tutela dei soggetti deboli

Gli istituti che l’ordinamento predispone quali misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia sono:

  1. interdizione
  2. inabilitazione
  3. amministrazione di sostegno

Far si che lo sviluppo di persona sia un valore assoluto è sancito dalla nostra costituzione e caratterizza lo stato di diritto. Il compito del legislatore è quindi attuare questo principio: in questi ultimi anni sono stati numerosi gli interventi legislativi che si sono sviluppati verso questa direzione.

Da questo si può constatare l'emergere di una preoccupazione in merito alla tutela dei soggetti deboli, non soltanto come soggetti di diritto, ma come esseri umani aventi bisogno di inserirsi nella società.

Infatti, nonostante si parta con l'intenzione di proteggere i soggetti deboli, la soluzione potrebbe diventare peggiore del problema.

In considerazione di ciò il nostro legislatore ha introdotto nell'ordinamento una misura nuova, l'amministrazione di sostegno. Formalmente questo istituto si affianca alle tradizionali misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, ma di fatto queste ultime sono ormai destinate ad operare solo in via residuale, quando il più duttile strumento dell'amministrazione di sostegno non possa assicurare una protezione adeguata.

Lo Studio dell'Avvocato Pandolfi, nella sua sede di Varese, in Via Piave, 12, offre consulenze in materia di diritti della persona: nell’attuale ordinamento, non c’è una fonte normativa organica dei diritti della persona. Esistono solo diverse disposizioni inserite in fonti normative (costituzione, leggi ordinarie, leggi delegate, ordini esecutivi relativi all'applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani) che riguardano i diritti della persona e la loro rilevanza giuridica. Questo comporta la difficoltà di individuare, volta per volta, la sussistenza e la consistenza delle varie posizioni soggettive da ricondurre nell'ambito dei diritti della personalità. Il compito e l'obiettivo dello Studio Legale Pandolfi di Varese è, anche in questo delicato settore, quello di essere vicini alle esigenze del singolo individuo, tutelandolo nei suoi diritti e doveri.

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Lo studio dell’avv. Francesca Pandolfi, situato nel cuore di Varese, si rivolge ad una clientela di privati, imprese e professionisti che necessitino di assistenza e consulenza.