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Divorzio

Il divorzio, istituto riconducibile all’ambito del diritto di famiglia, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 898 del 1 dicembre 1970 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.

Tale legge è stata modificata più volte dal legislatore con una serie di interventi successivi, tra i quali è utile rammentare la legge n. 436 del 1978, la legge n. 74 del 1987, la legge n. 80 del 2005, il d.l. n. 132 del 12 agosto 2014 convertito con la legge n. 162 del 10 novembre 2014 (che ha disciplinato la c.d. negoziazione assistita), la legge n. 55 del 6 maggio 2015 (nota come legge sul “divorzio breve”) e da ultimo il d.lgs. n. 21 del 2018.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 898/1970, nel testo attualmente vigente, il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile ovvero la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio - in caso di matrimonio concordatario - quando “accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3”.

L’art. 3 elenca le ipotesi, tassativamente previste, in cui può essere domandato il divorzio.

L’ipotesi che ricorre nella normalità dei casi è quella di cui al n. 2) lett. b) del predetto articolo, cioè quella in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”.
In virtù di quanto stabilito con il d.l. 132/2014 (convertito con l. 162/2014), alla separazione pronunciata con sentenza ovvero alla separazione consensuale omologata dal Tribunale sono equiparate la separazione conseguente all’accordo raggiunto a seguito di c.d. negoziazione assistita, nonché quella formalizzata mediante accordo davanti all’ufficiale di stato civile.

Fino al 2015, affinché potesse essere pronunciato il divorzio occorreva che la separazione legale si fosse protratta ininterrottamente per almeno tre anni, a far tempo dall’udienza presidenziale nel relativo procedimento.
Con la legge n. 55/2015 tale termine è stato abbreviato – ragione per la quale questo provvedimento è noto anche come legge sul c.d. “divorzio breve”.

Oggi, quindi, per poter procedere con il divorzio è sufficiente che siano decorsi 12 mesi dall’udienza ex art. 708 c.p.c. in caso di separazione giudiziale, ovvero 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per le formalità di cui all’art. 711 c.p.c. in caso di separazione consensuale.
Nonostante l’infelice formulazione della norma a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, si deve ritenere che il termine sia di 6 mesi anche in caso di separazione formalizzata a mezzo negoziazione assistita o davanti all’ufficiale di stato civile.

Chiunque si trovi ad affrontare una causa di divorzio ha bisogno di essere supportato e assistito da un valido Legale esperto in diritto di famiglia, matrimonio, separazioni, divorzi, rapporti tra i coniugi, rapporti patrimoniali nella famiglia e rapporti fra genitori e figli. Lo Studio dell’Avv. Francesca Pandolfi, situato in Via Piave 12 a Varese, è un eccellente riferimento in materia di diritto di famiglia per la città e la provincia di Varese.

Quali sono le procedure per il divorzio?

Come nel caso della separazione, anche per il divorzio esistono due diverse procedure, una a domanda congiunta e una contenziosa. Vediamo insieme di cosa si tratta ed esaminiamo in dettaglio diritti e doveri dei coniugi in caso di divorzio, fermo restando l'esigenza di contattare direttamente un Legale specializzato in diritto di famiglia per un colloquio personalizzato che permetta di approfondire le tematiche pratiche e giuridiche legate a questioni economiche, famigliari, di gestione e affidamento dei figli, di affidamento del tetto coniugale e di ripartizione dei beni. I residenti o domiciliati a Varese e provincia possono contare sull'assistenza Legale offerta dallo Studio Pandolfi, ubicato in in Via Piave 12 a Varese.

Divorzio congiunto

Si può ricorrere alla procedura del divorzio congiunto quando i coniugi hanno raggiunto un compiuto accordo, sia per quanto riguarda le condizioni patrimoniali sia per quanto riguarda gli eventuali figli nati dall’unione.

La domanda si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio di almeno uno dei coniugi (ad esempio, per chi risiede a Varese il Tribunale di riferimento sarà il Tribunale di Varese). Il Tribunale fisserà quindi un’udienza alla quale entrambi i coniugi dovranno comparire personalmente e con l’assistenza di un difensore. In tale udienza il Presidente tenterà la conciliazione. Se la conciliazione riesce, ne verrà redatto processo verbale. In caso contrario il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, pronuncerà con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In seguito al già citato d.l. 132/2014 (convertito con l. 162/2014), in alternativa alla procedura sopra descritta, i coniugi al fine di addivenire ad un accordo divorzile possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita: si rinvia a questo proposito alla sezione di questo sito dedicata allo specifico argomento.
Il medesimo decreto ha, altresì, introdotto la possibilità di formalizzazione di un accordo divorzile davanti all’ufficiale di stato civile. Questa soluzione è, tuttavia, esclusa nei casi in cui i coniugi abbiano figli minori, ovvero figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o ancora figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché nei casi in cui l’accordo contenga patti di trasferimento patrimoniale.

 

Divorzio contenzioso

In mancanza di un accordo e dunque nell’ipotesi di impraticabilità della via del divorzio congiunto, sarà necessario avviare le procedure del divorzio contenzioso. La domanda verrà proposta da uno dei coniugi con ricorso al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (per i residenti a Varese, la domanda verrà presentata presso il Tribunale di Varese). Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Anche in caso di divorzio contenzioso, si terrà una prima udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente avanti il Presidente del Tribunale, che ne tenterà la conciliazione. Se la conciliazione fallisce, il Presidente darà anche d’ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nominerà il Giudice istruttore e fisserà l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.

Da quel momento il procedimento di divorzio si svolgerà come un normale giudizio civile, che si concluderà con sentenza. Vi è però la possibilità che il Tribunale pronunci subito sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, facendo proseguire il giudizio per le sole questioni economiche (essenzialmente la determinazione dell’assegno).

 

In caso di divorzio è essenziale ricevere la consulenza e l’assistenza di un Avvocato esperto in materia di diritto di famiglia con particolare attenzione ai temi del matrimonio, delle separazioni, dei divorzi, dei rapporti tra i coniugi, dei rapporti patrimoniali nella famiglia e dei rapporti fra genitori e figli. Lo Studio Legale Pandolfi, con sede in Via Piave 12 a Varese, e dunque comodamente raggiungibile da Varese città e da tutta la provincia, offre assistenza Legale in materia di diritto di famiglia, con particolare attenzione alle problematiche inerenti a separazioni e divorzi.

 

Qui effetti produce la sentenza di divorzio?

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:

1. Effetti personali:

  • il divorzio causa il venir meno dello status di coniuge, e quindi muta lo stato civile di entrambi permettendo di contrarre nuove nozze;
  • la moglie perde il cognome del marito, salvo che sia autorizzata dal Giudice a continuare ad utilizzarlo;

2. Effetti patrimoniali:

  • l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
  • la perdita dei diritti successori, salvo il diritto ad un assegno periodico a carico dell'eredità in favore del coniuge cui sia stato riconosciuto il diritto all'assegno divorzile che si trovi in stato di bisogno;
  • il diritto alla pensione di reversibilità, per il coniuge che sia titolare di un assegno divorzile;
  • il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

 

Lo Studio dell'Avvocato Francesca Pandolfi, con sede a Varese in Via Piave 12, nella stessa piazza in cui è ubicato il Tribunale di Varese, offre la sua consulenza e assistenza nelle procedure di divorzio, sia esso congiunto o contenzioso. L'assistenza alla persona e l'interesse per il cliente, nel rispetto delle norme e del Codice di Deontologia, è l'obiettivo principale che lo Studio ha scelto di porre come punto di forza: un rapporto diretto e personale con il cliente permette infatti di comprendere meglio le problematiche e di avere una comunicazione immediata per le risoluzioni delle controversie.

A titolo riassuntivo, segue un elenco dei principali procedimenti legali inerenti al diritto di famiglia per i quali lo Studio Legale Pandolfi di Varese presta assistenza in tutta la provincia di Varese:

  • affidamento minori;
  • affidamenti etero-familiari;
  • affidamento ed assegno per il mantenimento dei figli naturali (cioè i figli nati fuori dal matrimonio) dopo la “separazione” di coppie di fatto;
  • azioni di disconoscimento, contestazione e reclamo di legittimità della filiazione;
  • cessazione di convivenza more uxorio;
  • dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale;
  • disconoscimento paternità;
  • divorzio congiunto e divorzio contenzioso;
  • filiazione;
  • limitazioni della potestà genitoriale;
  • mantenimento dei figli;
  • matrimonio e convivenza;
  • mobbing familiare;
  • procedimenti di divorzio congiunto e giudiziale;
  • procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
  • procedimenti di separazione consensuale e giudiziale;
  • procedimenti per interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno;
  • procedimenti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli minori o per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • procedimenti per l’affidamento condiviso dei minori;
  • procedimenti per l’assegnazione dell’abitazione precedentemente adibita a casa coniugale;
  • procedimenti per l’individuazione dei beni mobili e immobili in regime di comunione o separazione;
  • ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • rapporti patrimoniali tra coniugi;
  • riconoscimento dei figli;
  • riconciliazioni;
  • separazione consensuale, separazione di fatto e separazione giudiziale;
  • stalking

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Lo studio dell’avv. Francesca Pandolfi, situato nel cuore di Varese, si rivolge ad una clientela di privati, imprese e professionisti che necessitino di assistenza e consulenza.