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Responsabilità professionale

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Responsabilità contrattuale

In essa incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta. Si può trattare di:

  1. inadempimento totale
  2. adempimento inesatto
  3. ritardo nell’adempimento

in tutti i casi in cui la prestazione non correttamente adempiuta debba essere eseguita in forza di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, quindi:

  • il contratto propriamente inteso (secondo la definizione codicistica di cui all’art. 1321 c.c.)
  • la legge
  • un atto unilaterale

Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)

In essa incorre chiunque violi il precetto generale del neminem laedere.

Infatti, l’art. 2043 c.c. statuisce: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La struttura dell’illecito civile comprende, quindi:

  • un fatto commesso con dolo o colpa
  • un danno ingiusto
  • il nesso di causalità tra fatto e danno

Possiamo, quindi, dire che “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”: in questo senso si è di recente espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 14712/07.

Su queste basi, è stata riconosciuta, ad esempio, natura contrattuale:

  • alla responsabilità in campo medico:
    non soltanto all'obbligazione di risarcimento gravante sull'ente ospedaliero per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico operante nell'ospedale, ma anche all'obbligazione del medico stesso nei confronti del paziente, quantunque non fondata sul contratto ma sul solo contatto sociale

  • alla responsabilità del sorvegliante dell'incapace:
    per i danni che quest'ultimo cagioni a se stesso in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione ai quali il sorvegliante è tenuto, sul presupposto che quegli obblighi derivino da un rapporto giuridico contrattuale che tra tali soggetti si instaura per contatto sociale qualificato

  • alla responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari):
    nell’ipotesi in cui la stessa abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole po¬ste dal primo comma dell'art. 43 l. assegno, e ciò nei con¬fronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle re¬gole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno

La distinzione tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale non è puramente teorica, ma ha una notevole rilevanza pratica in considerazione del diverso regime cui sono sottoposte sotto diversi aspetti:

  RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
ONERE DELLA PROVA al creditore è sufficiente provare il contratto ed allegare l’inadempimento; sarà poi onere del debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile chi agisce deve provare tutti gli elementi costitutivi (il danno, il dolo o la colpa e il nesso di causalità)
PRESCRIZIONE ordinaria decennale (salve le prescrizioni brevi operanti per alcune tipologie di contratto) quinquennale (biennale per i sinistri stradali)
EFFETTI GIURIDICI se l’inadempimento non dipende da dolo, il risarcimento è limitato ai soli danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione la prevedibilità del danno non ha mai rilevanza ai fini del risarcimento

 

IN OGNI CASO: quando si agisce per ottenere il risarcimento di un danno subito, occorre fornire la relativa prova.

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